Con l’avvento degli strumenti telematici anche il “Sistema Giustizia” ha subìto una vera e propria rivoluzione a partire dal D.P.R. n. 123/2001 con il quale è stato redatto il “Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti".
Con la nuova riforma introdotta attraverso la legge n. 24 del 2010, nel processo d’espropriazione forzata mobiliare quanto in quello immobiliare, è stata stabilita (con conseguente introduzione del VI co. dell’art. 530, e del IV co. dell’art.569 c.p.c. da ultimo modificato con la legge n. 119 del 2016.) la facoltà per il giudice, nelle vendite immobiliari, di stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione dell’offerta, lo svolgimento della gara e l’incanto siano effettuati con modalità telematiche.
Con la Legge dell’11 agosto 2014, n. 114 è stata poi sancita l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali.
Lo Studio Legale Mariottini a tal proposito fornisce un accurato servizio di consulenza e assistenza per la partecipazione alle aste giudiziarie telematiche (e cartacee), con la predisposizione di tutti gli adempimenti necessari (compilazione offerta on line, deposito documentazione, richiesta agevolazioni fiscali) per accedere alle stesse.
A richiesta si offre assistenza per l'acquisto e la vendita di immobili pignorati, con crediti e mutui in sofferenza, prima che vadano all'asta, previa estinzione della procedura esecutiva.
Le modalità di vendita possono essere sincrona telematica, sincrona mista o asincrona, presso il Tribunale di Viterbo le aste telematiche sono svolte tramite vendita asincrona con presentazione delle offerte e dei rilanci solo in modalità telematica a norma degli articoli 12 e 13 del d.m. 32/2015, ovvero online, e si svolge in un lasso di tempo non simultaneo che avrà durata di 4 (quattro) ore.
La partecipazione alla gara avviene esclusivamente on-line tramite l’area riservata del portale del gestore della vendita telematica precedentemente designato.
Qualora non si voglia partecipare in prima persona è possibile dare mandato allo studio per effettuare la partecipazione alle aste "per persona o società da nominare" o quale mandatario del committente ai sensi dell’art 579 comma 2 del c.p.c